Aggiornamento: Newsletter del 23 Congedo Straordinario e Newsletter del 24 marzo 2020 Malattia

CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID-19

Con riferimento a quanto evidenziato nella newsletter n. 1 dd. 23 marzo u.s. si conferma che:

  • il periodo di congedo è da considerarsi complessivo e non per ciascun figlio di età inferiore a 12 anni;
  • nel periodo di assenza sono da computare anche le giornate non lavorative e festive che ricadono nel predetto periodo, in analogia al congedo parentale;
  • per il periodo di congedo straordinario non si matura il rateo di tredicesima mensilità e non si maturano ferie, in analogia al congedo parentale;
  • il periodo di congedo per i genitori di figli tra i 12 e i 16 anni è pari a 15 giornate complessive da fruirsi nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche;
  • la fruizione del lavoro agile di un genitore consente la fruizione del congedo in parola da parte dell’altro genitore.

Si segnala, che in seguito a specifica richiesta alla Direzione centrale dell’Inps, il congedo specifico di 15 giorni previsto dal Decreto -legge 18/2020 può essere fruito dal genitore anche nell’ipotesi in cui l’altro genitore stia fruendo dell’indennità di 600 euro (cd. Reddito di ultima istanza di cui all’articolo 44 del D.L. 18/2020). Rimane ferma l’incumulabilità con la fruizione di altri strumenti a sostegno del reddito da parte dell’altro genitore.

Si ricorda che la fruizione del congedo in parola può avere luogo dal 5 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi e didattici, ad oggi sino al 3 maggio 2020 ai sensi del DPCM 10 aprile 2020.

MALATTIA, QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCARIA DOVUTA AL COVID – 19

Con riferimento a quanto evidenziato nella newsletter n. 3 dd. 24 marzo u.s. si conferma quanto segue:

Al fine di giustificare l’assenza per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria non appare sufficiente la prescrizione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ma è necessario il certificato telematico predisposto dal medico di medicina generale.

Infine si sottolinea che la causale MAL 410 può essere utilizzata solo ove il certificato riporti “patologia grave che richiede terapia salvavita”.


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