Premio ai lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

D.L. 18 DEL 17/03/2020

ART. 63

PER INFORMAZIONI SCRIVERE UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO

rosalia.scarpaci@comune.triestte.it

Il Decreto Cura Italia prevede un bonus di 100 euro per il lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000,00 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il bonus di 100 euro per i dipendenti, esclusi i lavoratori in smart working, è previsto dall’articolo 63 del D.L. 18/2020.

BONUS 100 EURO, COME AVERLO

Il contributo per i dipendenti che non hanno lasciato la loro sede di lavoro durante l’emergenza coronavirus viene riconosciuto dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, automaticamente.
Non è necessario presentare una domanda per ottenerlo.

Il dipendente a cui spetta vedrà accreditarsi il bonus nel mese di aprile “e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.

BONUS 100 EURO SI RIFERISCE AL MESE DI MARZO

L’importo del bonus di 100 euro è mensile cioè riferito al mese di marzo 2020 e va quindi ragguagliato ai giorni effettivi di presenza al lavoro in sede, dunque si verrà indennizzati per una frazione dei 100 euro per ogni giorno lavorato.
Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette.

Il premio sarà attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, oppure, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione in sede di versamento delle ritenute erariali.