
Art 26 D.L. 18/2020
Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, e’ equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
D.L. 9/2020 ARTICOLO 19 D.L. 18/2020 ARTICOLO 26
PER INFORMAZIONI SCRIVERE AL SEGUENTE INDIRIZZO
MALATTIA, QUARANTENA E PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA DOVUTA AL COVID-19
Ai sensi dell’articolo 19 del D.L. 9 del 2 marzo 2020 la malattia, la quarantena con sorveglianza attiva
e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta la COVID – 19 sono equiparate
al ricovero ospedaliero.
Sempre al ricovero ospedaliero vengono equiparate dall’articolo 26, comma 2, del D.L. 18 del 17
marzo 2020 le assenze dal servizio prescritte dalle competenti autorità dei lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.
104/92), o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante
una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 104/92).
In entrambi i casi tale periodo è incluso nel c.d. periodo di comporto ma non rientra nelle ipotesi di
decurtazione economica per i primi dieci giorni di assenza previste dal D.L. 112/2008, convertito con
L. 133/2008 (c.d. Decreto Brunetta).
Con riferimento alla certificazione di tali situazioni, l’articolo 26 del D.L. 18/2020 prevede che:
- se il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID – 19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica;
- se invece il lavoratore si trovi in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto al COVID-19 il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare;
- sono considerati comunque validi i certificati di malattia trasmessi, prima del 17 marzo 2020 da parte dell’operatore di sanità pubblica anche in assenza del certificato medico redatto dal medico curante.
PER GLI UFFICI DECENTRATI DI GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE
La causale da utilizzare per le menzionate ipotesi è MAL400 – Malattia, quarantena, perm. domiciliare COVID-19 (si comporto no trattenuta Brunetta)
La causale da utilizzare per i casi di assenza dovuta a grave patologie per COVID-19 è MAL410 – Malattia condizioni di rischio COVID-19.
Va ricordato che ai sensi del contratto collettivo regionale in casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita attestate dalle strutture medico legali del servizio sanitario nazionale/regionale o delle strutture con competenza mediche delle pubbliche amministrazioni, i relativi giorni di ricovero non rientrano nel c.d. periodo di comporto.
Inoltre, ove si verifichi detta situazione il periodo di ricovero non comporterà nemmeno la decurtazione per i primi dieci giorni di assenza previste dal D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 (c.d. Decreto Brunetta).