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CHIARIMENTI IN MERITO AL CONGEDO PARENTALE PER EMERGENZA COVID-19
Con riferimento al congedo di cui agli artt. 23 e 25 del D.L. 18/2020 l’ Inps , con i messaggi n. 1621 del 15.4.2020 e n. 1648 del 16.4.2020, ha chiarito quanto segue.
Per quanto attiene alle modalità di fuizione si ribadisce che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio: ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.).
Si ricorda tuttavia che, al pari del congedo parentale, per interrompere la fruizione del congedo per emergenza COVID- 19 è necessaria la ripresa effettiva dell’attività lavorativa (anche in LAE); ove ciò non si verifichi verranno conteggiati come congedo anche i giorni di riposo e festivi.
Viene inoltre preliminarmente chiarito che ai fini del congedo COVID-19, il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica del genitore richiedente nel periodo di fruizione dello stesso, come risultante dallo stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui dovessero risultare in due stati di famiglia distinti; affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l’affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito solo dal genitore con l’affido esclusivo, a prescindere dalla causale di assenza dell’altro genitore;
Il congedo COVID-19 non può essere fruito:
- negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi;
- nell’ipotesi in cui sia già stata avanzata la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata da un genitore appartenente allo stesso nucleo familiare (art. 23, comma 8 e seguenti del D.L. n. 18/2020);
- se nel medesimo periodo l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisce del congedo parentale per lo stesso figlio;
- se l’altro genitore appartenente al nucleo beneficia dei c.d. riposi giornalieri per allattamento (ex artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001) per lo stesso figlio;
- se l’altro genitore appartenente al nucleo è disoccupato o non lavoratore.
- A tal proposito va evidenziato che sono considerati “disoccupati” i soggetti che abbiano dichiarato, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
– non svolgono attività lavorativa, sia di tipo subordinato che autonomo;
– sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986; - Si considerano invece “non lavoratori” i soggetti che, fuori dalle predette ipotesi, non si trovano in stato di disoccupazione e che non hanno in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo;
- se l’altro genitore appartenente al nucleo familiare fruisce, negli stessi giorni, di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL. In questo caso, l’incompatibilità opera solo nei casi e, limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa, per l’intera giornata. Diversamente, nel caso in cui il genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, continuando a dover prestare almeno parzialmente la propria attività lavorativa, l’altro genitore può fruire del beneficio del congedo COVID-19.
Il congedo COVID-19 può essere fruito:
- nell’ipotesi di malattia dell’altro genitore;
- nell’ipotesi in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità/paternità per un altro figlio; in tale ipotesi si chiede di segnalare un tanto nel testo dell’email di invio dell’apposita richiesta;
- se l’altro genitore è in regime di smart-working;
- se l’altro genitore, negli stessi giorni, fruisce di ferie;
- se l’altro genitore è in aspettativa non retribuita, dal momento che ciò determina una sospensione del rapporto di lavoro e non una cessazione dello stesso;
- nell’ipotesi in cui l’altro genitore svolga la prestazione con orario part-time ovvero sia un lavoratore intermitte; nell’ipotesi di contemporanea fruizione delle indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020;
- in caso di sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di un’ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione della stessa
Compatibilità con permessi per assistere figli con disabilità
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 23 del D.L. n. 18/2020, i genitori possono fruire del congedo COVID-19, ferma
restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, come prevista
dall’articolo 24 del decreto medesimo.
Pertanto, il genitore può cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all’art. 33,
commi 3 e 6, della L. n. 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n.
18/2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.
Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, è possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.
Va inoltre evidenziato che è possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art.33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.