Misure introdotte a favore di genitori di minori di 14 anni sottoposti a quarantena obbligatoria

L’art. 5, comma 1, del D.L. n. 111/2020 riconosce al genitore lavoratore dipendente la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il successivo comma 2 prevede che, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (da entrambi i genitori) e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Per i periodi di congedo fruiti, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (come per il congedo Covid-19 ex artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020); i medesimi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Nel periodo di congedo, analogamente al congedo parentale ordinario, verranno computate anche le giornate non lavorative e festive che ricadono all’interno dello stesso.

Va sottolineato che per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle predette misure (lavoro agile o, in alternativa, congedo straordinario), ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette nuove misure introdotte dall’art. 5 del D.L.n. 111/2020.

Le nuove agevolazioni per le famiglie, infine, sono valide fino al 31 dicembre 2020.

La richiesta di effettuare la prestazione in LAE ai sensi dell’art. 5, c. 1 DL 111/2020 andrà indirizzata al proprio dirigente secondo le indicazioni fornite da ciascun Dipartimento.

La richiesta di congedo straordinario ex art. 5 DL 111/2020 dovrà essere inviata al Servizio Risorse Umane completa del visto del proprio dirigente utilizzando l’apposito modulo pubblicato in Intranet e allegato alla presente Newsletter.

Si deve evidenziare che le misure in parola si applicano nell’ipotesi di quarantena disposta dalla competente ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Nel caso in cui, invece, il minore sia obbligato a osservare un periodo di permanenza/isolamento domiciliare fiduciario in attesa di essere sottoposto a tampone su prescrizione del pediatra per il verificarsi di sintomi riconducibili al COVID-19 i genitori potranno chiedere con le modalità sopra illustrate di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile.

Nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (da entrambi i genitori) non sarà possibile ricorrere nel caso in parola al congedo straordinario, potendosi far ricorso solo agli istituti ordinari delle ferie e del congedo per malattia del figlio.

A tal proposito si ricorda che il genitore di minori di anni tre ha diritto ad assentarsi per tutto il periodo di malattia del bambino; il congedo è retribuito nel limite massimo di trenta giorni all’anno.

Il genitore di minore di età compresa tra anni tre ed otto ha diritto ad assentarsi per malattia del figlio per cinque giorni lavorativi all’anno (in questo caso non retribuiti, ma coperti da contribuzione figurativa).

In entrambi i casi è necessario allegare alla richiesta di fruizione il certificato rilasciato dal pediatra che attesti lo stato di malattia del minore.

Misure per le assenze dei dipendenti dovute al COVID-19

Al di là delle agevolazioni previste per i genitori, legate alla ripartenza delle attività scolastiche, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 3-bis, del D.L. n. 18/2020, il periodo trascorso in malattia per COVID-19 o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è equiparato al periodo di ricovero ospedialiero (conteggiato nel “periodo di comporto” relativo alle assenze per malattia, ma escluso dalla decurtazione del trattamento economico accessorio per i primi dieci giorni ex art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008).

A tal proposito va evidenziato che il datore di lavoro non ha modo di distinguere un periodo di malattia dalle ipotesi summenzionate poiché nel certificato telematico redatto dal MMG o dall’Azienda Sanitaria (che si raccomanda di richiedere in caso di sottoposizione al tampone nasofaringeo sin dal primo giorno di isolamento domiciliare fiduciario) non è visibile, per motivi di privacy, né la diagnosi né il relativo codice.

Pertanto affinchè l’assenza possa essere ricondotta alla malattia per COVID-19 o quarantena con sorveglianza attiva, o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sarà necessario che il dipendente trasmetta al proprio responsabile una attestazione del proprio MMG che dichiari che l’assenza nel periodo indicato debba ritenersi equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’art. 87, commi 1 e 3-bis, del D.L. n. 18/2020.