CONGEDI PARENTALI PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’DIDATTICA, QUARANTENA O INFEZIONE DA SARS-COV-2 DI FIGLI MINORI CONVIVENTI

Si segnala che, come previsto dall’art.9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146,  dal 22 ottobre u.s. e fino al 31 dicembre 2021 il  genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore, puo’ fruire di uno specifico congedo indennizzato al 50%, in forma giornaliera od oraria, per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte:

  • alla durata della sospensione  dell’attivita’  didattica  o  educativa  in presenza del figlio,
  • alla durata  dell’infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio,
  • alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.

Tale congedo è riconosciuto anche ai  genitori  di figli con disabilita’ in situazione di gravita’accertata ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.104/92  a prescindere dall’eta’ del figlio:

  • per  la  durata  dell’infezione  daSARS-CoV-2 del figlio,
  • per la  durata  della  quarantena  del figlio
  • nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione dell’attivita’  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.


Gli eventuali periodi di congedo ordinario fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall’inizio  dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 21 ottobre 2021, per le medesime motivazioni sopra indicate potranno essere convertiti a domanda nel suddetto congedo.
Per le medesime motivazioni  è riconosciuto in caso di figli di eta’ compresa fra 14  e  16  anni, il diritto ad uno  dei genitori, alternativamente all’altro, di fruire di congedo non retribuito, nè indennizzato, nè coperto da contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La fruizione delle suddette misure è possibile solo nelle giornate in cui l’altro genitore non fruisca del medesimo congedo, non  svolga alcuna  attivita’  lavorativa  o  sia sospeso dal lavoro. Per la presentazione della domanda (o per la richiesta di conversione) secondo le consuete modalità andrà utilizzato lo specifico modulo di richiesta.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Risorse Umane, P.O.Gestione Giuridica, Affari Generali,Relazioni Sindacali, Attività Extralavorative e Progetti Speciali, facendo riferimento alla Sig.ra Elena Tomasich (elena.tomasich@comune.trieste.it; tel. 040 6754753).