Congedo straordinario per Emergenza COVID-19

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

DECRETO LEGGE 18/2020

ARTICOLO 25 COMMA 1 ARTICOLO 23

PER INFORMAZIONI SCRIVERE AI SEGUENTI INDIRIZZI

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daria.precali@comune.trieste.it

ssd@comune.trieste.it
tale indirizzo solo per gli uffici presenze/assenze

CONGEDO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID- 19

L’art. 25 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto la possibilità per i genitori (anche affidatari) di figli di età non superiore ai 12 anni, dipendenti della PA, di avvalersi di uno specifico congedo.
A decorrere dal 5 marzo c.a. e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (ad oggi prevista fino al 3 aprile salvo future disposizioni in merito), come misura di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile fruire di detto congedo per un periodo pari a 15 giorni, continuativo o frazionato, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs 151/2001).

In attesa di chiarimenti si ritiene che:

  • il periodo di congedo sia da considerarsi complessivo e non per ciascun figlio di età inferiore ai 12 anni;
  • nel periodo di assenza siano da computare anche le giornate non lavorative e festive che ricadono nel predetto periodo, in analogia al congedo parentale,
  • per il periodo di congedo straordinario non si matura il rateo di tredicesima mensilità e non si maturano ferie, in analogia al congedo parentale.


La fruizione di detto congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per complessivi 15 giorni a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o disoccupato o non lavoratore.

Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli articoli già fruiti nel suddetto periodo sono convertiti d’ufficio nel citato congedo con diritto all’indennità e non sono computati nè indennizzati a titolo di congedo parentale.
Il congedo non spetta qualora l’altro genitore stia già usufruendo di analoghi benefici (es. congedo parentale ex D.Lgs. 151/2001, bonus baby sitting di cui al comma 8 art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n. 18).
Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con grave disabilità accertata ai sensi dell’art. 4, c.1 della L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Si segnala ancora che i genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o disoccupato o non lavoratore, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche senza corresponsione di indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa.
Tutte le disposizioni sopra citate trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
I suddetti congedi possono essere fruiti continuativamente o in modalità frazionata a giornata come per il congedo parentale non è ammessa la fruizione ad ore.
Il modulo per la richiesta del congedo in parola è disponibile e scaricabile in Intranet sezione Risorse Umane/Gestione giuridica/Le assenze. Esso andrà inviato con le stesse modalità previste per le richieste di congedo parentale.

PER GLI UFFICI DECENTRATI DI GESTIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE

Le causali sono le seguenti:

DMP410 Congedo dei genitori 50% fino a 12 anni COVID-19 (Causale retribuita al 50% per un massimo di 15 giorni fruibili a singole giornate o continuativamente da genitori naturali o affidatari di figli fino a 12 anni di età).

DMP411 Astensione genitori senza retribuzione e contribuzione da 12 a 16 anni COVID-19 (Causale senza retribuzione e senza contribuzione per un massimo di 15 giorni fruibili a singole giornate o continuativamente da genitori naturali o affidatari di figli tra i 12 e i 16 anni di età).

DMP412 Congedo dei genitori 50% figli disabili senza limite età COVID-19 (Causale retribuita al 50% per un massimo di 15 giorni fruibili a singole giornate o continuativamente da genitori naturali o affidatari di figli affetti da handicap senza limite di età).