DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 – articolo 2
L’articolo 2 del D.L. 30/2021 introduce nuovamente specifiche misure per i genitori di minori conviventi di sedici anni.
In particolare, in caso di:
- sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS Covid-19 del minore;
- quarantena dello stesso disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
i genitori, alternativamente tra loro, possono accedere al lavoro agile.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile il genitore di minore convivente di anni quattordici può fruire dello specifico congedo indennizzato al 50% (e coperti da contribuzione figurativa), alternativamente all’altro genitore.
Tale congedo è assicurato anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attivita’ didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
A domanda dell’interessato gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di cui sopra indennizzato al 50% (e non essere pertanto computati ne’ indennizzati a titolo di congedo parentale ‘ordinario’).
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui sopra (vale a dire sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da SARS Covid-19 del figlio e quarantena del minore) di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Tali misure sono in ogni caso incompatibili con il cd. bonus baby sitter (art. 2 c.6) eventualmente percepito dall’altro genitore.
La norma specifica che per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce dello specifico congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o e’ sospeso dal lavoro, l’altro genitore non puo’ fruire dell’astensione del congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dall’articolo in parola (ossia specifici congedi o bonus baby sitter).
La norma stabilisce che le citate misure trovano applicazione fino al 30 giugno 2021.
Il personale del Comune di Trieste potrà chiedere, in presenza delle condizioni previste, la fruizione dello specifico congedo o la conversione del congedo ‘ordinario’ fruito dal 1°gennaio al 12 marzo 2021 utilizzando il modulo allegato alla presente Newsletter e disponibile nella Intranet comunale.