Novità D.L. 19 maggio 2020, n. 34

Di seguito una rassegna delle principali novità introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio)

CONGEDO PARENTALE PER EMERGENZA COVID-19

Il periodo di congedo parentale per l’emergenza COVID, riservato ai genitori di figli minori di 12 anni o di figli disabili senza limiti di età e per cui è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, viene esteso a complessivi 30 giorni, da fruire con le medesime modalità previste sino a oggi. A tal proposito si rinvia alle newsletter precedenti (in particolare nn. 1, 6 e 7).

Con riferimento al termine entro cui fruire del congedo va segnalato che per i dipendenti delle PA esso potrà essere fruito fintanto permanga la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche.

In attesa di chiarimenti tale indicazione non può che essere interpretata alla luce del calendario scolastico regionale approvato per l’a.s. in corso, del DPCM 17 maggio 2020 (che stabilisce la sospensione di tali attività sino al 14 giugno p.v.) e dell’ordinanza del Presidente della Regione FVG n.14/PC (che prevede che siano “consentite le attività diurne ludiche, ricreative ed educative” dal 3 giugno 2020).

Pertanto sarà possibile fruire del congedo in parola sino a chiusura dell’anno scolastico in corso se data antecedente il 14 giugno 2020.

Qualora il termine delle attività educative sia prevista in data successiva al 14 giugno 2020 (come nel caso di scuole dell’infanzia e asili nido) sarà possibile fruire del congedo al momento sino al 14 giugno 2020 (salvo ulteriori proroghe).

In ogni caso non sarà possibile fruire del congedo ex art. 25 D.L. 18/2020 qualora il minore frequenti “attività diurne ludiche, ricreative ed educative”, consentite nella nostra regione a partire dal 3 giugno p.v.

Si ricorda che qualora si sia usufruito del congedo parentale ordinario dopo il 5 marzo 2020 (e per tutto il periodo della sospensione di cui sopra) è possibile chiedere la conversione nel congedo straordinario per l’emergenza Covid sino a concorrenza di 30 giorni complessivi compilando il modulo pubblicato in Intranet/Risorse Umane/Gestione giuridica/Le assenze/Congedi e aspettative.

E’ stata inoltre introdotta la possibilità per i genitori di figli minori di 16 anni (quindi anche in aggiunta al congedo di cui sopra) di assentarsi per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o disoccupato o non lavoratore.

PERMESSI L. 104/92

E’ stata prevista l’estensione dei permessi previsti dall’art. 33 della L 104/92 di ulteriori complessive 12 giornate da fruirsi dal 19 maggio al 30 giugno 2020. Le modalità sono le stesse previste per l’estensione precedentemente introdotta con il D.L. 18/2020, per cui si rinvia alle precedenti newsletter ( in particolare la n. 4).

DISABILITA’ GRAVE E CONDIZIONE DI RISCHIO DA IMMUNODEPRESSIONE

E’ stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine sino a quando l’assenza dei lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.104/92), o che si trovino in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 104/92) è equiparata al ricovero ospedaliero.

Si evidenzia che per giustificare tale assenza è sufficiente la certificazione rilasciata telematicamente dal medico di medicina generale. Tuttavia, per motivi di privacy, il certificato telematico non consente di differenziare l’ipotesi in parola dalla malattia. Sarà necessario, se ritenuto utile, comunicare con email al proprio dirigente e all’ufficio di gestione delle presenze/assenze che trattasi di assenza ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.L. 18/2020.

Si ricorda agli uffici decentrati di gestione delle presenze/assenze che la causale da utilizzare per tali assenze è MAL400.

SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA’ E SORVEGLIANZA SANITARIA

L’art. 83 del D.L. 34/2020 assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

A tal proposito si segnala che le condizioni/patologie che possono essere correlate ad un maggior rischio sono:

età superiore ai 65 anni; immunodepressione; patologie croniche – cardiache o polmonari, dismetaboliche; obesità grave; epatopatia o insufficienza renale; gravidanza.

Se si rientra in una delle citate condizioni, ferma restando la doverosa scrupolosa osservanza delle norme e dei comportamenti igienico-sanitari raccomandati dalle Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali, è necessario consultare il medico curante o lo specialista di riferimento per ricevere indicazioni circa l’ opportunità di astenersi dal lavoro ovvero dal frequentare aree che determinano la presenza di una maggiore concentrazione di persone e quindi un potenziale maggior rischio di infezioni respiratorie.

Sentito il medico curante o lo specialista di riferimento e prodotta documentazione aggiornata, sarà possibile contattare il Medico Competente per la valutazione di eventuali criticità in relazione al rientro al lavoro per tramite dell’Ufficio di Sorveglianza Sanitaria, scrivendo all’indirizzo sorveglianza.sanitaria@comune.trieste.it