INFORTUNIO per gli uffici assenze/presenze

DECRETO LEGGE 18/2020 ART. 42

DESTINATARI:
UFFICI PRESENZE E ASSENZE

PER INFORMAZIONI SCRIVERE AL SEGUENTE INDIRIZZO

martina.trevisan@comune.trieste.it

Disposizioni INAIL

1.In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

In casi di contagio accertato in occasione di lavoro andrà seguita l’ordinaria prassi in materia di infortunio: ricevuto quindi il certificato redatto dal medico le segreterie decentrate predisporranno la consueta denuncia, informando, ove non ne fosse già a conoscenza, il Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione del Comune di Trieste, ing. Livio Sivilotto.

CIRCOLARE INAIL N. 13/2020

La circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 sottolinea che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto.

Nella medesima circolare l’Inail precisa che il termine iniziale decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Nella citata circolare l’Inail ha chiarito che anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere.

Segnala infine che poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Con riferimento alle attività di volontariato presso le associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile si segnala che le richieste di fruizione dei benefici di cui all’art. 39 del D.Lgs. 1/2018 dovranno pervenire, oltre che alla propria struttura di appartenenza, anche all’indirizzo tmp.risorse.umane@comune.trieste.it allegando, ove possibile, dichiarazione rilasciata dalla Protezione Civile o dalla propria associazione inserita nel citato elenco nazionale. Qualora fossero già pervenute comunicazioni in tal senso solamente alle segreterie decentrate, si chiede cortesemente di volerle inoltrare al suddetto indirizzo.

Si evidenzia che il giustificativo da utilizzare per tali assenze è PER110.

Si ricorda, infine, che al termine delle attività sarà cura dei partecipanti alle attività in parola trasmettere alla propria struttura e al Servizio Risorse Umane l’attestato relativo al servizio prestato come volontario.